Ai fini della dichiarazione di fallimento in estensione dei soci illimitatamente responsabili ai sensi dell’art. 147 l.fall., l’esistenza del contratto sociale può risultare, oltre che da prove dirette, anche da indici esteriori, rivelatori dell’effettiva sussistenza del rapporto societario, quali ricorrenti rapporti di finanziamento o di fideiussione, che – specie ove posti in essere in maniera sistematica, con esclusione del diritto di regresso del garante – si risolvano in uno strumento finalizzato ad apportare capitale alla società.

In questo senso sì è pronunciata la Corte di Cassazione con l’ordinanza pubblicata in data 28 ottobre 2019, n. 27541.

Nel caso sottoposto all’attenzione della S.C., la Corte d’Appello di Cagliari aveva accolto il reclamo proposto ex art. 18 l.fall. avverso la sentenza con cui il Tribunale di Sassari aveva precedentemente dichiarato il fallimento di una società e dei soci in proprio ex art. 147 l.fall., avendo ritenuto sussistente la prova dell’esistenza di un vincolo di natura societaria tra il titolare della ditta individuale, il coniuge e il figlio, i quali – questi ultimi – avrebbero alimentato l’attività di impresa dell’imprenditore individuale con il rilascio sistematico di fideiussioni, garanzie ipotecarie, finanziamenti e utilizzo a vario titolo della liquidità d’impresa.

Nel cassare la pronuncia di secondo grado, la Suprema Corte ha fatto proprio un risalente orientamento della giurisprudenza di Cassazione (cfr. Cass. Civ., Sez. I, n. 7119/1982), ribadendo il principio di diritto secondo il quale, ai fini della dichiarazione di fallimento di una società di fatto, la sussistenza del contratto sociale può essere dimostrata non soltanto mediante prove dirette specificamente afferenti ai requisiti costitutivi della società – quali l’affectio societatis, la costituzione di un fondo comune e la partecipazione agli utili e alle perdite – ma anche grazie a indici esteriori che, per la loro sistematicità, siano sintomatici di una costante collaborazione e di un sostegno continuativo all’attività dell’impresa, tali da poter essere qualificati quali strumenti di collaborazione del socio al raggiungimento dello scopo sociale.