Mercoledì 19 giugno 2019 presso lo Studio legale Maffei Alberti e Associati

Il 19 giugno lo Studio Maffei Alberti e Associati, con il primo MA Convivio, ha aperto le proprie porte inaugurando una serie di occasioni di confronto tra professionisti – giuristi e commercialisti – e imprenditori, dedicate all’approfondimento di alcuni temi caldi del diritto commerciale, prime, le novità apportate dal Codice della Crisi d’Impresa.

Durante il primo incontro, in particolare, il Prof. Alberto Maffei Alberti ha introdotto i due relatori, l’Avv. Marco Malesani ed il Prof. Gianluca Guerrieri, i quali hanno svolto una riflessione in merito a taluni profili di governance societaria a seguito della recente riforma del fallimento.

Il Prof. Guerrieri ha trattato degli assetti funzionali alla rilevazione tempestiva della crisi a seguito dell’entrata in vigore – il 16 marzo 2019 – dell’art. 2086 c.c., così come novellato dal Codice della Crisi. Sono stati, pertanto, illustrati i possibili scenari conseguenti alla eventuale violazione della norma: una prima ipotesi, pur di non immediata realizzazione, di imposizione coattiva del modello e una seconda, rappresentata dal rimedio risarcitorio, di cui risponderebbero società, amministratori e sindaci, nei confronti di chi lamenti un danno derivante dal mancato adempimento. L’intervento, che è proseguito con la definizione di crisi ai sensi degli artt. 2 e 13 CCI, si è concluso con l’individuazione di alcuni profili di particolare interesse: la possibilità di prevedere un modello scritto di assetti adeguati, la formalizzazione dei flussi informativi tra gli attori coinvolti nella gestione sociale, le modalità idonee ad assicurare il rispetto del modello, nonché i dati patrimoniali, economici e finanziari oggetto di monitoraggio.

L’esposizione dell’Avv. Malesani ha, invece, avuto ad oggetto le modifiche, operate dal CCI, ai modelli di governance delle s.r.l. e delle società di persone, che riservano la gestione dell’impresa esclusivamente agli amministratori e, in particolare, ha rilevato l’incoerenza della riforma rispetto a taluni profili della normativa previgente. Con riferimento a quella che è stata definita “una ferita profonda all’ordinamento societario”, sono state prospettate due possibili soluzioni: una interpretazione “cassante” dell’intervento legislativo, viziato da eccesso di delega, pertanto, incostituzionale; una seconda soluzione c.d. “riduzionista”, per cui le modifiche intervenute non inficerebbero la gestione operativa della società, imponendo soltanto agli amministratori di creare gli assetti funzionali adeguati, dovendosi dunque considerare tuttora valide tutte le norme che sembrerebbero implicitamente abrogate.