Tema di concreto rilievo nell’ambito delle grandi procedure concorsuali quello del trattamento dei crediti di “manleva”, per rimborso di spese legali dei dirigenti coinvolti in procedimenti penali, per fatti connessi all’esercizio delle funzioni a loro attribuite (art. 15 CCNL) – volendosi stabilire, in particolare, nell’ambito dell’amministrazione straordinaria ex d.l. n. 347/2003, la collocazione/qualificazione, sotto il profilo concorsuale, di tali crediti per spese legali, che, in forza della norma dei Contratti Collettivi in parola, “per tutti i gradi di giudizio” sono “a carico dell’azienda”.

In altri termini, e ipotizzando che le asserite condotte penalmente rilevanti, e i relativi procedimenti giudiziali, risalgano ad epoca anteriore alla procedura, deve necessariamente ritenersi che il credito correlato all’obbligo di manleva sia parimenti da considerarsi sorto anteriormente, oppure il diritto al rimborso in capo ai dirigenti sorge – con ogni conseguenza quanto al rango e al trattamento del credito – solo allorquando maturino le spese legali, via via che le prestazioni connesse al mandato professionale siano svolte, e siano richiesti e pagati i relativi corrispettivi, anche in corso di procedura?

Quanto al primo profilo – per i procedimenti penali radicati prima dell’apertura della procedura – si potrebbe sostenere che la richiesta di pagamento di spese legali e il conseguente diritto al rimborso costituiscano mere condizioni sospensive di un diritto di credito (quello di manleva, per l’appunto) già sorto – se non al compimento delle condotte di asserito rilievo penale, all’apertura del relativo procedimento; e in base a simili presupposti, il credito per il rimborso, siccome fondato su titolo o causa o comunque situazione giuridica anteriore (per tutte, Cass. n. 2423/1994), non potrebbe che ritenersi concorsuale/chirografario.

Dovrebbe ritenersi preferibile, tuttavia, la soluzione alternativa.

Costituisce presupposto assodato, infatti, la permanenza in capo alla procedura dell’obbligo giuridico di manlevare i dirigenti dal pagamento delle spese legali, salvo il caso in cui siano accertati il dolo o la colpa grave con sentenza passata in giudicato: se pende un procedimento penale “nei confronti di un dirigente per fatti che siano direttamente connessi all’esercizio delle funzioni attribuitegli, ogni spesa per tutti i gradi di giudizio è a carico dell’azienda […] anche successivamente all’estinzione del rapporto di lavoro” (art. 15 CCNL, commi 4, 6 e 7).

Ora, anche considerando che il diritto al compenso del professionista legale matura a seguito dell’effettuazione di una prestazione tecnicamente idonea a conseguire il risultato cui è destinata (così, per inciso, Cass. 10.11.2006, n. 24046), sembra evidente che il credito dei dirigenti conseguente all’obbligo di manleva non può che sorgere allorquando maturi, e sia preteso, il credito del professionista.

In altre parole, quanto meno con riferimento ai pagamenti di spese legali richiesti ed effettuati in corso di procedura, l’obbligo di manleva sorge in capo alla procedura medesima, che potrebbe direttamente procedere al rimborso del correlativo credito, da considerarsi prededucibile, nei limiti previsti dall’art. 111-bis, l.fall.

Occorre tuttavia considerare che, per effetto del richiamo operato dalla clausola “di chiusura” (art. 8, comma 1, d.l. 347/2003) alla disciplina del d.lg. n. 270/1999, vengono in considerazione, nella fattispecie, anche i limiti imposti dall’art. 52 del medesimo d.lg. n. 270, in virtù del quale possono essere ”soddisfatti in prededuzione a norma dell’art. 111” unicamente i “crediti sorti per la continuazione dell’esercizio dell’impresa e la gestione del patrimonio del debitore”.

Ora, può senz’altro assumersi la riconducibilità a tali requisiti del credito per manleva dei dirigenti in forza all’azienda, dal momento che appare evidente che la tutela di cui tali dirigenti beneficiano in forza dei CCNL attiene alla continuazione dell’attività, che include la gestione dei rapporti con i dipendenti.

Per i dirigenti il cui rapporto di lavoro sia cessato, occorrerebbe invece distinguere caso per caso.  In particolare, nell’ipotesi in cui eventuali pronunciamenti a loro carico, in sede penale, siano tuttora potenzialmente idonei a costituire un precedente negativo che possa riverberarsi sulla continuazione dell’attività d’impresa, il credito per manleva risponderebbe al requisito prescritto dal citato art. 52, d.lg. n. 270/1999, e dunque potrebbe del pari considerarsi prededucibile.

Viceversa, ove il procedimento penale a carico del dirigente, e il correlativo pronunciamento, siano destinati a riflettersi in via esclusiva sulla sfera personale del soggetto coinvolto, e non siano idonei a produrre conseguenze sulla continuazione dell’attività d’impresa – il riconoscimento in sede concorsuale del credito relativo all’obbligo aziendale di manleva, di cui ai CCNL, sembra in ogni caso subordinato a (rituale) domanda di ammissione al passivo, ex art. 93 e ss. l. fall.

Pare infine opportuno un breve cenno circa l’entità del rimborso spettante ai dirigenti, nonché, di riflesso, la quantificazione degli onorari legali “a carico dell’azienda”.

In proposito, benché i Contratti Collettivi non esplicitino alcun limite alla spesa per la quale l’azienda manleva i dirigenti, ed escludendosi, in linea generale, che intercorra alcun rapporto diretto di mandato professionale tra legali e procedura – ove in concreto quest’ultima intenda procedere al rimborso – l’importo oggetto di manleva dovrebbe comunque essere stabilito in base ad apposita pattuizione scritta all’atto del conferimento dell’incarico; ovvero, in mancanza, secondo i parametri di cui al d.m. 10.3.2014, n. 55.