Il Governo, alla luce della complicata situazione economica e finanziaria causata dall’emergenza COVID-19, le cui conseguenze si protrarranno evidentemente anche dopo la cessazione dell’epidemia, onde evitare che il nuovo sistema delle procedure concorsuali, che doveva entrare integralmente in vigore il 14 agosto del corrente anno, conducesse a risultati contraddittori con la filosofia di fondo del Codice, incentrata sul salvataggio delle imprese e della loro continuità, ha disposto il rinvio al 1° settembre 2021.

In particolare, con l’art. 6 del Decreto Liquidità (da alcuni già rinominato “Decreto Omnibus”), ancora in attesa di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale – articolo rubricato “Differimento dell’entrata in vigore del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14” – è stata prevista la sostituzione del primo comma dell’art. 389 con la seguente previsione: «1. Il presente decreto entra in vigore il 1° settembre 2021, salvo quanto previsto al comma 2».

Alla luce della citata modifica, troveranno pertanto applicazione solo a partire dal 1° settembre 2021 tutte le nuove disposizioni di cui al d. lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 riguardanti i soggetti che partecipano alla regolazione della crisi ed insolvenza, le c.d. “misure di allerta” – la cui entrata in vigore era già stata posticipata al 15 febbraio 2021 dall’art. 11 del D.L. n. 9/2020, recante «Misure urgenti di sostegno per le famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19» – i nuovi strumenti di regolazione della crisi, le nuove regole sulla liquidazione giudiziale, quelle relative all’insolvenza dei gruppi d’imprese e sulla liquidazione coatta amministrativa, le nuove disposizioni penali e in tema lavoro.

Restano, invece, operative tutte le norme di cui al comma 2 dell’art. 389 del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, già entrate in vigore il trentesimo giorno successivo rispetto alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del D.lgs. n. 14/2019, come ad esempio quelle in tema di Albo dei soggetti incaricati dall’autorità giudiziaria delle funzioni di gestione e controllo delle procedure (artt. 356 e 357), e soprattutto le disposizioni di riforma del codice civile relative agli assetti organizzativi dell’impresa (art. 375), agli assetti organizzativi delle società (art. 377), alla governance delle s.r.l., alla responsabilità degli amministratori (art. 378), alla nomina degli organi di controllo (art. 379), nonché le modifiche alla disciplina dell’amministrazione straordinaria (art. 350), ecc…

Tale modifica, richiesta a gran voce dalle associazioni imprenditoriali e anche dagli operatori, va vista con estremo favore, poiché permetterà al Legislatore di apportare al Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza le modifiche di cui al Decreto Correttivo in fase finale, nonché di allineare il testo con l’emananda disciplina di attuazione della Direttiva (UE) 2019/1023 (“Direttiva sulla ristrutturazione e sull’insolvenza”) in materia di ristrutturazione preventiva delle imprese. Inoltre, consentirà, da un lato, agli operatori di approfondire più adeguatamente le numerose novità introdotte dal nuovo Codice, e, dall’altro lato, di superare i problemi applicativi potenzialmente derivanti dall’entrata in vigore inizialmente prevista nel periodo di c.d. sospensione feriale.