Il Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie ha presentato, il 28 settembre 2019, la massima societaria I.H.20, che sancisce la legittimità di una clausola statutaria che preveda, quale causa di esclusione del socio di s.r.l. ex art. 2473-bis c.c., la mancata partecipazione, per un periodo di tempo significativo, all’attività assembleare.
L’intervento dei notai fornisce un supporto pratico agli operatori del settore, riportando all’attenzione degli interpreti un’esigenza sentita da molte società a responsabilità limitata che incappano nella fattispecie del socio inattivo, che non partecipa in alcun modo all’attività sociale e, nello specifico, all’attività assembleare.
Ai sensi dell’art. 2473-bis c.c., il socio può essere escluso ove l’atto costitutivo della società abbia previsto specifiche ipotesi di esclusione per giusta causa.
Il Comitato del Triveneto, con la massima in commento, ha stabilito che i casi di irreperibilità o inattività del socio rappresentano una giusta causa di esclusione, essendo possibile, in tali ipotesi, tutelare l’interesse sociale a discapito dell’interesse del singolo socio.
La predetta causa di esclusione può essere introdotta nello statuto successivamente alla costituzione della società, con le maggioranze richieste per le modificazioni statutarie, potendo riferirsi, in tal caso, esclusivamente a comportamenti del socio successivi alla data di introduzione della clausola stessa, in ossequio al c.d. principio della parità di trattamento.
I notai del Triveneto hanno poi preso posizione anche con riferimento alle società azionarie, per le quali è possibile prevedere che le azioni siano riscattabili dalla stessa società, o dagli altri soci, qualora il socio titolare della azioni non partecipi per un tempo significativo ad alcuna attività assembleare.
In conclusione, può peraltro essere opportuno rilevare che, ai fini della validità della clausola in esame, non sembrerebbe richiesto che il disinteresse del socio arrechi un pregiudizio allo svolgimento dell’attività sociale. Del resto, i notai non fanno alcuna menzione dell’entità di capitale sociale che il socio assenteista deve detenere perché la sua mancata partecipazione all’assemblea diventi una giusta causa di esclusione.