La disciplina della fattura elettronica sollecita un’interpretazione aggiornata dell’art. 634, comma 2, c.p.c.

In particolare, si può ritenere, quanto meno con riferimento alle fatture non ancora trascritte nei registri contabili, che l’autenticazione notarile non sia più necessaria.

L’Agenzia delle Entrate ha emanato il Provvedimento n. 89757/2018, con il quale ha fornito dettagliate indicazioni in merito al funzionamento e alle caratteristiche tecniche del Sistema di Interscambio (SDI) che gestisce la fatturazione elettronica.  Esso genera documenti informatici autentici e immodificabili garantiti dall’apposizione della marca temporale e della firma digitale qualificata.  Il punto 1.3 del citato Provvedimento stabilisce cheLa fattura elettronica è un file in formato XML (eXtensible Markup Language) non contenente macroistruzioni o codici eseguibili tali da attivare funzionalità che possano modificare gli atti, i fatti o i dati nello stesso rappresentati, conforme alle specifiche tecniche di cui all’allegato A del presente provvedimento”.  Successivamente, al punto 2.6, specifica che Nel caso in cui il file della fattura sia firmato elettronicamente, il SdI effettua un controllo sulla validità del certificato di firma.  In caso di esito negativo del controllo, il file viene scartato e viene inviata la ricevuta di cui al punto 2.4 (cd. ricevuta di scarto)”.  Nel citato provvedimento, l’Agenzia delle Entrate conferma ripetutamente che, ad eccezione dei casi di scarto del file della fattura di cui al punto 2.4, il SdI mette a disposizione, nelle rispettive aree riservate del sito web dell’Agenzia delle Entrate del cedente/prestatore e del cessionario/committente, un duplicato informatico della fattura elettronica, come definito all’articolo 1, comma 1, lettera i) quinquies, del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (CAD), avente il medesimo valore giuridico del documento informatico originario.

Alla luce di tali indicazioni, è ragionevole ritenere (e tale interpretazione è stata accolta, in particolare, dal Tribunale di Bologna) che sia possibile produrre in giudizio (e, specificamente, nel procedimento monitorio) tali “duplicati informatici”, provenienti da un “terzo qualificato” quale l’Agenzia delle Entrate, assolutamente corrispondenti agli originali, rendendo superflua una qualsiasi ulteriore attestazione (autentica notarile).

È appena il caso di aggiungere che ove il formato XML impedisse la concreta leggibilità del documento, i duplicati informatici potrebbero essere accompagnati dal c.d. “foglio di stile” della fattura.