E’ stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale, in data 16 agosto 2019, il decreto emanato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, che reca nuove disposizioni di coordinamento tra l’International Financial Reporting Standard (Ifrs16) e le norme dettate dal Tuir per la determinazione della base imponibile di Ires e Irap, ai fini della rilevazione in bilancio dei rapporti di leasing.

Il decreto – con disposizioni che incidono unicamente sul locatario e lasciano sostanzialmente immutata la posizione del locatore – chiarisce quanto previsto dal modello unico di rilevazione contabile previsto dall’Ifrs16 che, ai fini della loro contabilizzazione, non distingue più il leasing operativo da quello finanziario.

Come è noto, l’Ifrs16 prevede che, dalla data in cui l’attività sottostante è trasferita in capo al locatario, sorge in capo a questo l’obbligo di rilevare le passività e le attività inerenti al leasing e, in particolare, il diritto di utilizzo (c.d. Rou), ai fini della cui determinazione rilevano generalmente gli ammortamenti e le eventuali riduzioni di valore.

Il Mef ha così inteso coordinare, fra l’altro, le disposizioni del Tuir in materia di Ires e Irap con le modalità di determinazione dell’ammortamento dei contratti di leasing previste dall’Ifrs16, il quale contempla due ipotesi:

  1. a) se il leasing prevede che al termine della propria durata la proprietà dell’attività sottostante sia trasferita in capo al locatario, ovvero se il costo del Rou tiene conto del fatto che il locatario eserciterà l’opzione di acquisto, il locatario deve ammortizzare il Rou dalla data di decorrenza del contratto fino alla fine della vita utile dell’attività sottostante;
  2. b) in caso contrario, il locatario deve ammortizzare il Rou dalla data di decorrenza fino alla fine della vita utile del Rou o, se anteriore, fino al termine della durata del contratto di

Il decreto ministeriale introduce il principio generale per cui, nella prima ipotesi, si ha la completa assimilazione, ai fini della determinazione di Ires e Irap, tra il Rou e l’attività sottostante (sia essa materiale o immateriale).

Quanto all’ipotesi sub b, invece, per determinare la quota di ammortamento deducibile ai fini Ires, il locatario deve fare riferimento all’articolo 103, comma 2 Tuir, assumendo quale «durata di utilizzazione prevista dal contratto» la durata determinata a fini contabili, sì da tenere conto, oltre che del periodo di durata del Rou come previsto dal contratto di leasing, anche dei periodi coperti dall’opzione di proroga del leasing, qualora il locatario abbia la ragionevole certezza di esercitare l’opzione, e dei periodi coperti dall’opzione di risoluzione del leasing, ove viceversa il locatario abbia la ragionevole certezza di non esercitare l’opzione.

Il decreto del Mef reca poi ulteriori disposizioni volte a disciplinare la rilevanza a fini fiscali (Ires e Irap) delle contabilizzazioni effettuate dal locatario venditore nel caso di operazioni di vendita e retrolocazione a favore del locatore acquirente, nonché il regime fiscale applicabile alle svalutazioni e alle rivalutazioni del Rou.

È evidente l’influenza che le nuove disposizioni – che saranno applicate a partire dal periodo di imposta relativo al primo esercizio di vigenza dell’Ifrs16 – avranno su alcuni indici di bilancio, con la conseguenza, già da taluni rilevata, che saranno a rischio tutti gli accordi preventivi sui prezzi di trasferimento unilaterali (Advance pricing agreements) che le società italiane hanno sottoscritto con l’Agenzia delle entrate. Tali accordi potranno infatti essere disconosciuti dalle autorità estere, con il rischio per le società italiane di essere assoggettate a una doppia imposizione.