Il 20 settembre c.a. il Consiglio Nazionale Forense ha emanato, ai sensi degli artt. 11, comma 2 e 16, comma 2 del D.lgs. 231/2007, le regole tecniche in materia di procedure e metodologie di analisi e valutazione del rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo che gli avvocati devono seguire nell’esercizio della propria attività, nonché in relazione ai controlli interni agli studi legali e all’adeguata verifica, anche semplificata, dei clienti.

Alle regole tecniche sono allegati i criteri e le metodologie di analisi e valutazione del rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo, con particolare riferimento all’adeguata verifica semplificata, al fine di facilitare l’attività dell’avvocato, circoscrivendo il perimetro di applicazione della quarta direttiva europea antiriciclaggio, adattandola alle specificità della professione di avvocato e, al contempo, fornendo le linee guida necessarie per non incorrere nel rischio di sanzioni.

Particolarmente interessante risulta la regola tecnica n. 2, che circoscrive il perimetro delle attività soggette alla normativa antiriciclaggio da quelle che invece ne restano escluse, tra cui anche l’assistenza stragiudiziale avente ad oggetto atti e negozi di natura non patrimoniale e l’assistenza, la difesa e la rappresentanza del cliente in giudizio avanti a qualsivoglia autorità giudiziaria o arbitrale.

Di grande importanza è anche la regola n. 5 che individua i clienti a basso rischio, tra cui le pubbliche amministrazioni, ovvero gli organismi o gli enti che svolgono funzioni pubbliche, le società ammesse alla quotazione su mercati regolamentati, i soggetti sottoposti a vigilanza finanziaria ed i clienti con sede legale in aree geografiche a basso rischio.

Il CNF affronta poi, dalla regola n. 6 alla regola n. 10, il tema dell’adeguata verifica della clientela, specificando, alla regola n. 8, che gli avvocati possono utilizzare procedure di raccolta ed elaborazione dei dati, attraverso percorsi guidati o questionari, che sulla base di algoritmi identificano e assegnano la classe di rischio al cliente e/o all’operazione.

Le regole di chiusura attengono agli strumenti di conservazione dei dati antiriciclaggio, che possono essere sia cartacei, sia informatici.

È doveroso, peraltro, dare atto che, il Consiglio dei Ministri riunitosi il 3 ottobre 2019, ha approvato, in esame definitivo, il decreto legislativo attuativo della Direttiva 2018/843/UE (c.d. V Direttiva Antiriciclaggio), che si pone come obiettivo quello di potenziare, attraverso più stringenti obblighi di trasparenza, la lotta contro il riciclaggio di denaro ed il finanziamento del terrorismo in tutta l’Unione.