Con decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con legge 28 giugno 2019, n. 58, è stato novellato il Codice della Proprietà Industriale, prevedendo l’istituzione presso l’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi del registro speciale dei marchi storici, come definiti dal nuovo art. 11 ter CPI. È stato in tal modo introdotto nell’ordinamento italiano il «Marchio storico di interesse nazionale», di cui le imprese possono dotarsi a garanzia della loro almeno cinquantennale esperienza di mercato.

Come previsto dal nuovo art. 185 bis CPI, la registrazione nello speciale registro potrà essere effettuata unicamente su istanza dei titolari o licenziatari esclusivi di marchi d’impresa, in presenza delle seguenti condizioni:

  1. che i marchi siano registrati da almeno cinquanta anni, ovvero tali per cui sia possibile dimostrarne l’uso continuativo da almeno cinquanta anni;
  2. che siano utilizzati per la commercializzazione di prodotti o servizi in un’impresa produttiva di eccellenza storicamente collegata al territorio nazionale.

L’iscrizione nel registro consentirà di utilizzare un apposito logo – che dovrà essere predisposto con decreto del Ministero dello Sviluppo Economico – il quale attesti la storicità del marchio a fini commerciali e promozionali.

Con lo stesso decreto è, peraltro, istituito un “Fondo per la tutela dei marchi storici di interesse nazionale”, il quale, con la duplice finalità di favorire il mantenimento in Italia delle attività produttive e di salvaguardare i livelli occupazionali, interverrà nel capitale di rischio di imprese titolari o licenziatarie di un marchio storico iscritto nel registro che versino in stato di crisi. Così, le imprese titolari o licenziatarie dei marchi storici, le quali intendano chiudere il sito produttivo originario o, comunque, principale, per cessazione dell’attività o per il trasferimento della stessa al di fuori del territorio nazionale, con conseguenti rischi di licenziamento collettivo, potranno accedere al Fondo per la tutela dei marchi storici.

A tal fine, alle imprese che, in caso di cessazione o delocalizzazione dell’attività, intendano avvalersi di interventi del Fondo è imposto di notificare al Ministero per lo Sviluppo Economico una serie di informazioni tassativamente indicate.