Chiamata a comporre il contrasto, perdurante nella Giurisprudenza di legittimità, sulla delimitazione dell’onere di allegazione gravante sull’istituto di credito che, convenuto in giudizio, voglia opporre l’eccezione di prescrizione al correntista che abbia esperito l’azione di ripetizione di somme indebitamente pagate, la Suprema Corte, con sent. n. 15895/2019 , ha statuito che, nell’eccepire la prescrizione del credito, la banca non è tenuta ad indicare specificamente quali tra le rimesse abbiano carattere solutorio, potendosi limitare ad allegare l’inerzia del creditore con conseguente volontà di volerne profittare.

La sentenza in commento non mette in discussione gli assunti contenuti nella fondamentale pronuncia resa dalle stesse Sezioni Unite (Cass. Civ. S.U. n. 24418 del 2010), che aveva distinto tra rimesse ripristinatorie e rimesse solutorie nei rapporti bancari, in ordine alla decorrenza della prescrizione del diritto del cliente alla ripetizione degli importi indebitamente versati alla banca; nel primo caso (rimesse ripristinatorie), la prescrizione iniziando a decorrere dalla formale chiusura del rapporto; nel secondo caso (rimesse solutorie), la prescrizione decorrendo anche durante il rapporto, dalla data di ogni singolo addebito per cui è domandata la restituzione alla banca.

Tale distinzione, operata dalla Corte, aveva generato diversi filoni interpretativi difficilmente riconducibili ad unità.

Con la sent. n. 15895/2019 la Cassazione accoglie l’orientamento ermeneutico per cui l’eccezione di prescrizione può essere proposta dalla banca indicandone unicamente il fatto costitutivo, ovverosia l’inerzia del correntista, senza che sia necessaria la specifica indicazione delle rimesse rispetto alle quali tale eccezione viene formulata.

A tale conclusione il Collegio perviene sulla base della distinzione tra onere di allegazione e onere della prova, attenendo il primo alla delimitazione del thema decidendum, mentre il secondo alla verifica della fondatezza della domanda o dell’eccezione. Nello specifico, in tema di prescrizione estintiva, le Sezioni Unite, con sent. n. 10955 del 2002, avevano già chiarito che il relativo elemento costitutivo è rappresentato dall’inerzia del titolare del diritto fatto valere in giudizio, mentre la determinazione della durata di detta inerzia si configura come una quaestio iuris concernente l’identificazione del diritto e del regime prescrizionale previsto dalla legge.

In linea con gli esposti principi, in tema di onere di allegazione riferito alla specifica eccezione di prescrizione, la soluzione del contrasto va dunque risolta, a mente della Suprema Corte, nel senso della non necessarietà dell’indicazione, da parte della banca convenuta, del dies a quo del decorso della prescrizione.