In data 30.7.2019 Banca d’Italia ha pubblicato le disposizioni per l’adeguata verifica della clientela, entrate in vigore il 28.8.2019; disposizioni alle quali i destinatari, soggetti finanziari, dovranno adeguarsi entro il 1.1.2020, essendo previsto che, in relazione ai clienti acquisiti prima dell’entrata in vigore delle nuove norme, per i quali erano previste forme di esenzione dagli obblighi di adeguata verifica, i dati e i documenti identificativi eventualmente mancanti devono essere raccolti al primo contatto utile, e comunque non oltre il 30.6.2020.

Dalle disposizioni in commento emerge un significativo rafforzamento dell’azione antiriciclaggio, peraltro già evidenziatosi nella normativa europea (direttiva UE 2018/843).

Si ribadisce l’approccio basato sul rischio, secondo cui la valutazione degli intermediari considera la struttura del prodotto o del servizio offerto, in termini di trasparenza e complessità, e i canali di distribuzione, in particolare se si tratta di prodotti o servizi innovativi, collegati all’utilizzo di contante e alla ragionevolezza in relazione al profilo economico del cliente e del titolare effettivo.

In base all’approccio risk based il provvedimento prevede, da un lato, misure semplificate di adeguata verifica, d’altro lato, obblighi rafforzati di adeguata verifica: le prime possono essere applicate in caso di rischio basso e prevedono una minor frequenza dell’aggiornamento dei dati e minori vincoli in ordine alle informazioni da raccogliere e alla profondità dell’analisi; in caso di rischio alto è, invece, prevista una verifica rafforzata che si esplica con l’acquisizione di maggiori informazioni sul cliente e sul titolare effettivo, una valutazione più accurata della natura e dello scopo del rapporto, maggiore frequenza delle verifiche e profondità delle analisi effettuate.

Di significativo interesse sono gli allegati a margine del provvedimento.

L’allegato 2, in particolare, evidenzia nel dettaglio i fattori di rischio elevato relativi al cliente, al prodotto o al servizio offerto dall’impresa, in relazione a fattori geografici.

Va considerata, a tal proposito, l’indisponibilità del cliente a fornire informazioni rilevanti, la residenza o il domicilio in un Paese terzo ad alto rischio di riciclaggio, gli indici reputazionali negativi (come procedimenti penali o amministrativi), la presenza di trust o di ogni altra struttura idonea di per sé a generare opacità nel rapporto, ovvero un’attività economica caratterizzata da elevato utilizzo del contante.

E’ previsto l’obbligo di attingere alle risultanze della valutazione nazionale, a quelle della Commissione Europea Supranational Risk Assessment Report, alle relazioni del Fondo Monetario Internazionale (Financial Sector Assessment Programme), nonché l’obbligo di verificare se il paese di residenza del cliente è soggetto a sanzioni finanziarie, embargo o misure restrittive correlate al finanziamento del terrorismo o alla proliferazione delle armi di distruzione di massa.

Infine, occorre accertare se i paesi terzi sono caratterizzati da un basso livello di trasparenza fiscale consultando i rapporti approvati dal Global Forum dell’OCSE in materia di scambio di informazioni.