Dott.ssa Camilla De Vita

La Corte d’Appello di Brescia, con la sentenza del 26 marzo 2019, occupandosi del controverso rapporto tra usura e mora, ripercorre e sposa le tesi esposte dalla terza sezione civ. della Cassazione con la sent. n. 27442 del 30.10.2018 (rel. Rossetti).

Con tale pronuncia, infatti, la Suprema Corte:

  • afferma, alla luce di un vaglio dei quattro tradizionali criteri di ermeneutica legale (interpretazione letterale, sistematica, finalistica e storica), che l’art. 2 della l. n. 108 del 1996 vieta di pattuire interessi eccedenti la misura massima ivi prevista e precisa che tale norma si applica sia agli interessi promessi a titolo di remunerazione di capitale o a fronte di dilazione di pagamento (interessi corrispettivi: art. 1282 c.c.), sia agli interessi dovuti in conseguenza di costituzione in mora (interessi moratori: art. 1224 c.c);
  • stabilisce, inoltre, richiamando, tra l’altro, la Corte Cost. n. 29/02 e le reiterate pronunce della Cassazione in senso conforme, il principio di diritto per il quale è nullo il patto col quale si convengono interessi convenzionali moratori che, alla data della stipula, eccedano il tasso soglia di cui all’art. 2 della l. 7.3.1996 n. 108, relativo al tipo di operazione cui accede il patto di interessi moratori convenzionali;
  • precisa altresì che, in assenza di una qualsivoglia norma di legge, l’usurarietà degli interessi moratori va accertata in base al saggio rilevato ai sensi del citato art. 2 l.108/96 (tasso soglia calcolato con riferimento al tipo di contratto in considerazione) e non in base ad un “fantomatico tasso” talora definito nella prassi di “mora-soglia”, ottenuto aggiungendo arbitrariamente un margine di ulteriori 4 punti percentuali ai tassi medi rilevati, aumentati di un quarto (come da indicazioni di Banca Italia in data 26 marzo 2019 recepite nel D.L. 28 giugno 2019 n. 59.).

La Suprema Corte conclude aggiungendo, a titolo di obiter dictum, che agli interessi moratori non si applicherebbe la sanzione della non debenza ex art. 1815 c.c. secondo comma, poiché tale previsione normativa sarebbe specificamente riferita ai soli interessi corrispettivi, dovendosi, invece, per gli interessi moratori usurari, prevedere l’applicazione del tasso legale.