Dott.ssa Giulia Bisogni

La Corte di Cassazione – Terza Sezione Civile – con sentenza pubblicata in data 15 aprile 2019, n. 10447, è tornata a pronunciarsi sulla validità delle clausole c.d. “on claims made basis”, con ciò adeguandosi alla posizione già assunta dalle Sezioni Unite di Cassazione con la nota sentenza del 24 settembre 2018, n. 22437: il modello dell’assicurazione della responsabilità civile con clausole di questo tipo «è partecipe del tipo dell’assicurazione contro i danni», quale deroga all’art. 1917 c.c., comma 1, consentita dall’art 1932 c.c., «senza che ciò comporti una deviazione strutturale della fattispecie negoziale tale da estraniarla dal tipo».

Non inciderebbe, pertanto, sulla funzione assicurativa il diverso meccanismo di operatività proprio di questo modello contrattuale, il quale – diversamente che nel modello c.d. loss occurrence – richiede che, nel periodo di vigenza della polizza, venga avanzata la richiesta risarcitoria da parte del terzo danneggiato, quale che sia il momento in cui è stata tenuta la condotta generatrice della richiesta di danni, potendo questa essere anche precedente alla stipula della polizza (purché contemplata dalla stessa).

Questo approdo della Suprema Corte – che si inserisce nel solco già tracciato dalle Sezioni Unite del 2016, n. 9140 – trova ragione nell’assunto per cui è vero che il danno che integra il rischio assicurabile deve rimanere ancorato ad una sostanziale alea, ma è, altresì, vero che questa può afferire all’incertezza che permane sulla presentazione o meno, da parte del danneggiato, di una richiesta volta a «l’impoverimento del patrimonio dell’assicurato», quale conseguenza della condotta generatrice di danno.

Dalla pronuncia delle Sezioni Unite in punto di validità della clausola claims made discende che, rientrando questa nell’alveo della tipicità legale, risulta superato qualsivoglia giudizio sulla meritevolezza del contratto ai sensi dell’art. 1322 c.c., comma 2.

Nell’ultimo passaggio la Corte ribadisce che la clausola claims made delimita il solo oggetto del contratto e non anche la responsabilità del contraente, escludendosi così la natura vessatoria della stessa ai sensi dell’art. 1341 c.c.