Dott.ssa Camilla De Vita

È costituzionalmente illegittima la confisca amministrativa dell’intero “prodotto” dell’illecito di insider trading e dei “beni utilizzati” per commetterlo, anziché del solo “profitto” ricavato da tali operazioni. A questa conclusione è approdata la Corte Cost. con la sentenza n.112, depositata il 10.5.2019 (relatore Francesco Viganò), rilevando che queste particolari forme di confisca, combinate con le elevatissime sanzioni pecuniarie previste dal Testo unico della finanza (d. lgs. 58/1998), conducono a risultati punitivi in contrasto con il principio della necessaria proporzionalità della sanzione, che la Corte ha esteso in molteplici occasioni alle sanzioni amministrative di carattere sostanzialmente “punitivo” (secondo i criteri di Engel c. Paesi Bassi).

La sentenza chiarisce che il “prodotto” di un illecito come l’abuso di informazioni privilegiate – consistente nel compimento di operazioni di negoziazione di strumenti finanziari da parte di chi possieda un’informazione ancora riservata, la cui successiva diffusione al pubblico potrebbe determinare una variazione sensibile del prezzo di tali strumenti – non può che essere rappresentato dall’insieme degli strumenti acquistati, ovvero dall’intera somma ricavata dalla loro vendita. Il “profitto”, invece, è costituito dall’utilità economica realizzata mediante la commissione dell’operazione. I “beni utilizzati” per commettere l’illecito in materia di abusi di mercato, del resto, non possono che consistere nelle somme di denaro investite nella transazione, oppure negli strumenti finanziari venduti dall’autore della condotta sanzionata.

I giudici di legittimità, evidenziando la natura meramente “ripristinatoria” della confisca del “profitto”, che come tale rappresenta la naturale e legittima reazione dell’ordinamento all’illecito arricchimento realizzato dal soggetto, hanno ritenuto, invece, che la confisca del “prodotto” e dei “beni utilizzati” per commettere l’illecito abbia natura propriamente “punitiva”.

Pertanto, la Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 187-sexies del d. lgs. n. 58 del 1998, nella versione originariamente introdotta dalla legge n. 62 del 2005, ma anche nella versione risultante dalle modifiche apportate dal d. lgs. n. 107 del 2018, nella parte in cui prevede la confisca obbligatoria, diretta o per equivalente, dell’intero “prodotto” dell’illecito e dei “beni utilizzati” per commetterlo; restando ferme, invece, le altre sanzioni pecuniarie e la confisca del “profitto” tratto dalla commissione dell’illecito.